Tassa automobilistica

La tassa automobilistica dal 1983 è una tassa di proprietà e tutti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere proprietari del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) sono tenuti al pagamento della tassa alla Provincia autonoma/Regione in cui hanno la residenza anagrafica.

Per i veicoli ultratrentennali la tassa invece non è dovuta per effetto dell’iscrizione al PRA, ma in conseguenza della circolazione su strade ed aree pubbliche: si tratta di una tassa di circolazione.

Dal 1998 per autovetture, motocicli, autoveicoli ad uso specifico o speciale, autobus, la tassa automobilistica è corrisposta in base alla potenza effettiva del motore espressa in KW.

Nel 1999 (con la legge provinciale n. 9/1998) la Provincia autonoma di Bolzano ha introdotto la tassa automobilistica provinciale.

Quando bisogna pagare?

Il pagamento per il rinnovo della tassa automobilistica provinciale va svolto, di regola, nel corso del mese successivo alla scadenza dell’ultima tassa dovuta.
Esempio: se la tassa scade a dicembre il versamento corrispondente va eseguito entro il mese di gennaio.

Termini per il pagamento della tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2025
Scadenza bollo precedentePagamento da effettuare
Dicembre 2024 dal 1° gennaio 2025 al 31 gennaio 2025
Gennaio 2025 dal 1° febbraio 2025 al 28 febbraio 2025
Aprile 2025 dal 1° maggio 2025 al 3 giugno 2025
Maggio 2025 dal 1° giugno 2025 al 30 giugno 2025
Luglio 2025 dal 1° agosto 2025 al 1 settembre 2025
Agosto 2025 dal 1° settembre 2025 al 30 settembre 2025
Settembre 2025 dal 1° ottobre 2025 al 31 ottobre 2025

La prima tassa automobilistica per un veicolo di nuova immatricolazione deve essere pagata entro i seguenti termini:

  • entro l'ultimo giorno del mese di immatricolazione; in caso di pagamento ritardato, ma non oltre il mese successivo all'immatricolazione, non sono dovute sanzione ed interessi;
  • entro l'ultimo giorno del mese successivo all’immatricolazione, se la stessa è avvenuta negli ultimi dieci giorni del mese in corso.

Il mese di immatricolazione deve comunque essere pagato per intero (anche se l'immatricolazione è avvenuta l'ultimo giorno del mese).

Per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo per il trasporto di persone e cose da 36 kW in poi, il primo pagamento va effettuato per un periodo superiore ad otto mesi e fino alla scadenza di aprile, agosto o dicembre, immediatamente successiva agli otto mesi precedenti e per un massimo di dodici mesi.

Per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo per il trasporto di persone e cose fino a 35 kW il pagamento va effettuato per un periodo superiore a sei mesi e fino alla scadenza di gennaio o luglio, immediatamente successiva ai sei mesi predetti e per un massimo di dodici mesi.

Per le autovetture con destinazione "privato noleggio senza conducente" da 36 kW in poi, per le quali è consentito il versamento in forma quadrimestrale, il pagamento va effettuato per un periodo non inferiore a due mesi e fino alla scadenza di aprile, agosto o dicembre immediatamente successiva.

Per le autovetture con destinazione "privato noleggio senza conducente" fino a 35 kW, per le quali è consentito il versamento in forma semestrale, il pagamento va effettuato per un periodo non inferiore a due mesi e fino alla scadenza di gennaio o luglio immediatamente successiva.

Per gli automezzi pesanti (di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate), autocarri, autobus, autocaravan e altri veicoli speciali, per i quali è consentito il pagamento in forma quadrimestrale, il pagamento va effettuato per un periodo non inferiore a due mesi e fino alla scadenza di gennaio, maggio o settembre immediatamente successiva.

Per i motocicli il pagamento va effettuato per un periodo superiore a sei mesi e fino alla scadenza di gennaio o luglio, immediatamente successiva e per un massimo di 12 mesi.

Per i veicoli soggetti a tassa fissa annua il pagamento va effettuato versando l'intero importo fisso annuo per il periodo che va dalla data di immatricolazione fino al 31 dicembre successivo.

Per i veicoli usati (sia nel caso di acquisto da un privato, che presso un rivenditore autorizzato) con bollo del veicolo acquistato in corso di validità, il primo pagamento da parte dell'acquirente va sempre collegato alla scadenza del bollo precedente, ed il versamento deve essere eseguito entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza.
Se il veicolo viene acquistato presso un rivenditore autorizzato (concessionario auto), che ha preso in carico il veicolo per la rivendita ed ha attivato il regime di interruzione dell'obbligo di pagamento, per stabilire la periodicità ed il relativo dovuto, si applicano le regole previste per il primo pagamento dei veicoli nuovi. La data di riferimento è quella in cui è avvenuta la rivendita del veicolo (cioè la data di autentica della dichiarazione di vendita). Il primo pagamento si esegue entro lo stesso mese.

Veicoli di almeno 30 anni di età (tassa di circolazione)

Per i veicoli di almeno 30 anni di età (dall’immatricolazione o dalla costruzione) è dovuta la tassa di circolazione nella misura annua fissa di euro 25,82 per gli autoveicoli e di euro 10,33 per i motoveicoli.

 

Termini di pagamento

La tassa di circolazione deve risultare già versata nel momento in cui il veicolo si trova a circolare sulla pubblica strada, anche per un solo giorno. Trattandosi di tassa di circolazione, diversamente da quanto avviene per la tassa automobilistica provinciale di proprietà, il documento attestante l’avvenuto pagamento dovrà essere esibito agli organi preposti al controllo della circolazione stradale.

 

Avviso importante

Gli autocarri e gli altri veicoli ad uso professionale sono esclusi dall’agevolazione.

Che cos'è

Nel mese di pagamento della tassa automobilistica, Alto Adige Riscossioni, in collaborazione con ACI, invia gratuitamente un “Avviso di scadenza”ai contribuenti, persone fisiche intestatarie di autovetture e motocicli, veicoli per i quali il pagamento della tassa avviene per 12 mesi.


ATTENZIONE: Il mancato ricevimento dell’avviso di scadenza non esonera dal pagamento della tassa.

Modalità di ricevimento

L’avviso di scadenza è inviato al domicilio del contribuente tramite posta ordinaria.

Avviso di scadenza tramite e-mail e sms – Servizio “Ricorda la scadenza”

I contribuenti che desiderano ricevere, in prossimità delle scadenza di pagamento della tassa automobilistica, un promemoria tramite l’invio di una e-mail e di un sms al posto dell’avviso di scadenza cartaceo, possono avvalersi del servizio "Ricorda la scadenza" accessibile dai Servizi online di questo sito.

Quanto si deve pagare?

  • Autovetture
  • Motocicli
  • Veicoli adibiti al trasporto di cose
  • Tassazione integrativa per la massa rimorchiabile (autoveicoli adibiti al trasposto di cose)
  • Veicoli ultraventennali
  • Riduzioni

Le tariffe per il pagamento della tassa automobilistica provinciale relative alle autovetture sono riportate sulle pagine PDF scaricabili cliccando il seguente link:

    TARIFFE

      Esempio:
      Per un’autovettura con 120 kW di potenza, classe Euro 3, l’importo annuale da pagare sarà di:
      100 kW x 2,43 € = 243,00 €
      20 kW x 3,65 € = 73,00 €
      L’importo da corrispondere sarà quindi pari a 316,00 € (243,00 € + 73,00 €).

      Le tariffe per il pagamento della tassa automobilistica provinciale relative ai motocicli sono riportate sulle pagine PDF scaricabili cliccando i seguenti link:

        TARIFFE

        Esempio:
        Per un motociclo con 20 kW di potenza, classe Euro 2, l’importo annuale da pagare sarà di: 18,90 € + (20 kW x 0,90 €)
        L’importo da corrispondere sarà quindi pari a 36,90 € (18,90 € + 18,00 €).

        Data la complessità delle attuali disposizioni ministeriali che disciplinano il pagamento del bollo auto dei veicoli adibiti al trasporto di cose si invitano i contribuenti interessati, al fine del corretto pagamento del tributo, a rivolgersi, muniti della carta di circolazione, presso le delegazioni ACI e le agenzie di pratiche auto del Consorzio Sermetra abilitate.

        E’ possibile in ogni caso scaricare i tariffari relativi a tale categoria di veicoli, in formato PDF, cliccando il seguente link:

          TARIFFE

            Le tariffe riferite alla tassazione integrativa per la massa rimorchiabile sono riportate sulla pagina PDF scaricabile cliccando il seguente link

              TARIFFE

              Ai sensi dell’art. 8-ter della L.P. 11 agosto 1998, n. 9 dal 1° gennaio 2007 sono esentati dal pagamento della tassa integrativa per la massa rimorchiabile gli autoveicoli aventi massa complessiva fino a 6 (sei) tonnellate.

              Gli autoveicoli ed i motoveicoli riconosciuti di interesse storico e collezionistico beneficiano di una riduzione tariffaria della tassa automobilistica pari al 50%. Il veicolo deve essere in possesso di un certificato di rilevanza storica e collezionistica, rilasciato da uno dei seguenti enti: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI. Il certificato di storicità deve essere annotato sulla carta di circolazione ovvero sul documento unico di circolazione e proprietà entro la scadenza di pagamento della tassa automobilistica.

              Per l’annotazione del certificato di rilevanza storica e collezionistica sul documento di circolazione del veicolo, è possibile rivolgersi ad una Agenzia di pratiche automobilistiche presenti sul territorio provinciale, oppure, in alternativa, allo Sportello della Ripartizione provinciale Mobilità situato in via Sigismund Schwarz 40 (presso il Centro provinciale revisione veicoli). La documentazione necessaria per l’annotazione del certificato di rilevanza storico e collezionistica sul documento di circolazione è la seguente: documento di circolazione (carta di circolazione o documento unico); certificato di rilevanza storico e collezionistica in originale; documento d’identità in corso di validità.

              In presenza di tali requisiti la riduzione viene applicata in automatico. Qualora il veicolo sia privo di tale certificato oppure quest’ultimo non sia stato annotato entro il menzionato termine, la tassa è dovuta in misura intera.

              Vedi la sezione "Quando bisogna pagare per i veicoli ultratrentennali".

              Per le sotto indicate tipologie di veicoli, la riduzione si applica alla tariffa annua unitaria prima della moltiplicazione per i kW o CV:

              • 75% per autoveicoli ad uso promiscuo per il trasporto di persone e cose e per autovetture, alimentati esclusivamente a GPL o a gas metano, se dotati di meccanismi conformi alle direttive n. 91/441 CEE, 91/542 CEE e successive modifiche.
              • 75% per autovetture azionate con motore elettrico; questa riduzione si applica per gli anni successivi al primo quinquennio di esenzione totale di cui all'art. 20 T.U. 39/1953.
              • 75% per autovetture adibite al servizio pubblico da piazza.
              • 50% per autovetture a noleggio di rimessa con conducente.
              • 40% per autovetture adibite a scuola guida.
              • 33,33% per autobus adibiti al servizio di noleggio da rimessa e al servizio pubblico di linea.
              • 20% per autoveicoli per il trasporto di cose di peso complessivo o pari o superiore a 12 tonnellate muniti, all'asse (o assi motore), di sospensione pneumatica o di sospensione riconosciuta ad essa equivalente.

              Autoveicoli adibiti al trasporto di latte, di carni macellate fresche, immondizie, generi di monopolio e carribotte per la vuotatura di pozzi neri

              Per quanto concerne tali veicoli, al fine di individuare la tariffa dovuta, deve essere ridotta del 50% la portata risultante dalla carta di circolazione (questa riduzione non si applica agli automezzi tassati sugli assi, cioè con peso complessivo pari o superiore alle 12 tonnellate).

              Dove si può pagare?

              • A.C.I.
              • Agenzie di pratiche automobilistiche
              • Banche abilitate
              • Online attraverso il canale di pagamento pagoPA
              • Poste
              • Tabaccherie

              La tassa automobilistica provinciale può essere pagata presso le delegazioni A.C.I. della provincia di Bolzano.
              Delegazioni A.C.I. e agenzie di pratiche automobilistiche presenti sul territorio provinciale

              • Delegazione ACI di Bolzano (Aciservice), corso Italia 19/A, 39100 Bolzano, Tel. 0471 280003 / 261047
              • Falchetto Sas, via Bastioni Minori 2, 39042 Bressanone, Tel. 0472 833792
              • Agenzia Pericles Snc, piazza Mercato 19, 39043 Chiusa, Tel. 0472 847447
              • Agenzia AC Infortec Sas, piazza Franz Bonatti 4/1, 39044 Egna, Tel. 0471 820040

              La tassa automobilistica può essere pagata presso le Agenzie di pratiche automobilistiche abilitate dalla Provincia qui elencate: Lista

              Per conoscere i servizi offerti dalle banche per pagare la tassa automobilistica si prega di consultare i relativi siti.

              Pagare la tassa auto online
              È possibile pagare la tassa automobilistica online attraverso il canale di pagamento pagoPA, indicando semplicemente la targa del veicolo e la regione/provincia di residenza.

              Il pagamento può essere effettuato anche tramite APP IO (l’app dei servizi pubblici).

              Il pagamento postale della tassa auto avviene in modalità telematica con il collegamento diretto degli sportelli all’archivio provinciale dei veicoli.

              Anche le tabaccherie abilitate alla riscossione della tassa automobilistica sono collegate all'archivio elettronico provinciale dei veicoli, pertanto l'operazione di pagamento è semplice, rapida e sicura.

              Cosa fare se ...

              • si deve chiedere un rimborso?
              • non è stata pagata la tassa automobilistica alla scadenza fissata (ritardo nel pagamento)?
              • è stato pagato in misura inferiore al dovuto (pagamento insufficiente - versamento integrativo)?

              Il rimborso può essere chiesto entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di pagamento ed è riconosciuto per importi pari o superiori a € 30,00.
              Il rimborso è possibile nei seguenti casi:

              1. pagamento eccessivo,
              2. doppio pagamento,
              3. pagamento non dovuto,
              4. pagamento parzialmente non più dovuto in seguito a rottamazione, esportazione e perdita di possesso per furto. I mesi successivi ad uno di questi eventi fino alla scadenza della tassa devono essere almeno quattro.

              La domanda di rimborso deve essere presentata alle delegazioni A.C.I. o alle Agenzie di pratiche automobilistiche abilitate del Consorzio Sermetra, utilizzando l'apposito modulo
              Alla domanda di rimborso deve essere allegata la documentazione sotto indicata.

              1. In caso di pagamento in eccesso:
                • fotocopia del libretto di circolazione
                • fotocopia della ricevuta di versamento della tassa automobilistica in eccesso.
              2. In caso di doppio pagamento:
                • fotocopia del libretto di circolazione
                • fotocopia della ricevuta di versamento della tassa automobilistica da rimborsare
                • fotocopia del versamento eseguito correttamente.
              3. In caso di pagamento non dovuto:
                • fotocopia del libretto di circolazione
                • fotocopia della ricevuta di versamento della tassa automobilistica da rimborsare.
              4. In caso di pagamento parzialmente non più dovuto in seguito a rottamazione, esportazione, perdita di possesso per furto (almeno quattro mesi interi non fruiti):
                • fotocopia della ricevuta di versamento della tassa automobilistica da rimborsare.

               

              Può presentare domanda: il proprietario, il legale rappresentante della persona giuridica, il locatario oppure il versante in caso di pagamento su targa errata.

              Nel caso in cui il veicolo sia intestato ad una persona giuridica la domanda deve essere presentata dal suo legale rappresentante.

               

              ATTENZIONE! PAGAMENTI ESEGUITI DAL 1° GENNAIO 2019

              Se il pagamento è avvenuto a beneficio di un’altra Regione, la domanda di rimborso deve essere presentata a tale Regione. In tal caso, la tassa deve essere ripagata alla Regione corretta.

              In caso di ritardato, insufficiente od omesso pagamento della tassa, la sanzione è pari al 30% della tassa non versata alla prescritta scadenza.
              La legge 472/97, art.13, prevede una sanzione ridotta in caso di regolarizzazione della posizione tributaria entro le seguenti scadenze:

              Sanzioni ridotte in caso di ravvedimento operoso
              Violazione Termine per la regolarizzazione
              Sanzione ridotta
              Omesso, ritardato o insufficiente pagamento della tassa automobilistica entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pagamento
              0,10% per ogni giorno di ritardo
              dal 16° al 30° giorno dalla scadenza del termine di pagamento
              1,50%
              dal 31° al 90° giorno dalla scadenza del termine di pagamento 1,67%
              dal 91° giorno fino al 365° giorno dalla scadenza del termine di pagamento 3,75%
              dal 366° giorno al 730° giorno dalla scadenza del termine di pagamento 4,29%
              dal 731° giorno fino all'accertamento del mancato o irregeolare pagamento 5%

               

              Per fruire delle sanzioni ridotte bisogna versare, contestualmente alla tassa o alla differenza della tassa, la sanzione ridotta e gli interessi moratori calcolati al tasso legale.

              Presso i seguenti intermediari della riscossione autorizzati (A.C.I., agenzie di pratiche auto del Consorzio Sermetra, Poste) è possibile effettuare il pagamento di importi dovuti ad integrazione di quanto insufficientemente versato. Se l’integrazione avviene dopo la scadenza del termine di pagamento, sulla differenza viene applicata la sanzione prevista più gli interessi legali di cui alla sezione precedente "Ritardo nel pagamento”

              Esenzioni

              I moduli per le domande di esenzione, se previsti, possono essere scaricati in formato PDF nell’apposita sezione modulistica.

              • Esenzioni per disabili
              • Esenzione per veicoli intestati ad Associazioni ONLUS
              • Consegna o cessione a rivenditori (concessionarie)
              • Sospensione dal pagamento della tassa per rivenditori
              • Esenzioni per veicoli alimentati a GPL/metano
              • Esenzioni per veicoli elettrici
              • Esenzioni per veicoli con alimentazione ibrida elettrica e termica o ad idrogeno
              • Esenzione per ciclomotori
              • Esenzione per rimorchi per uso speciale

              Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica i veicoli destinati al trasporto e alla mobilità di soggetti disabili.
              Ai sensi della normativa vigente si può fruire del beneficio per veicoli con motore a gasolio o ibrido di cilindrata fino a 2800 centimetri cubici e per veicoli con motore a benzina o ibrido fino a 2000 centimetri cubici, e per veicoli con motore elettrico con potenza non superiore a 150 KW.
              L’esenzione spetta alla persona disabile intestataria del veicolo oppure ad altra persona intestataria del veicolo, purché il disabile ne sia fiscalmente a carico (vedi nota ***).
              L'esenzione è concessa per un solo veicolo e la targa dello stesso deve essere indicata al momento della presentazione della domanda.
              L’eventuale vendita o rottamazione e le eventuali variazioni delle condizioni per il riconoscimento dell’esenzione devono essere comunicate tempestivamente.
              Le richieste di esenzione devono essere indirizzate a:

              Alto Adige Riscossioni Spa
              Via J. Mayr Nusser 62/D,
              39100 Bolzano (BZ)

              *** È considerato “familiare fiscalmente a carico” il membro della famiglia che possiede entrambi i seguenti requisiti:

              Condizione di parentela e affinità:

              • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
              • i figli, compresi i figli adottivi, affidati o affiliati;
              • altri familiari (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle, nonni), a condizione che siano conviventi o che ricevano dallo stesso un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

              Limiti reddituali del familiare:

              i familiari possono essere considerati a carico solo se non dispongono di un reddito proprio superiore 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro dal 2019. Sono esclusi alcuni redditi esenti fra i quali le pensioni, indennità e assegni d’invalidità. Va conteggiata invece l'eventuale rendita dell'abitazione principale.
              La persona deve risultare fiscalmente a carico dalla certificazione unica oppure dalla dichiarazione dei redditi.

              Sono previste le seguenti tipologie di esenzione:

              Disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti

              Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido affetto da una patologia, che comporta ridotte o impedite capacità motorie. Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, deve essere necessariamente dotato di adattamenti tecnici risultanti dalla carta di circolazione. Gli adattamenti possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi. La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è:

              • copia della carta di circolazione, dalla quale risultino gli adattamenti o i dispositivi di guida applicati al veicolo, in funzione della minorazione fisico-motoria
              • copia della patente di guida speciale (non è richiesta per i veicoli adattati solo nella carrozzeria, da utilizzare per il trasporto e la mobilità dei disabili)
              • copia dei certificati rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono la condizione di portatore di handicap e la patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie
              • dichiarazione sostitutiva di certificazione, che attesti, che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).

              Disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni

              Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in stato di gravità, affetto da una patologia o da pluriamputazioni che comportano una limitazione grave della deambulazione. Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti per legge, non necessita di adattamento. Alla domanda è da allegare la seguente documentazione:

              • copia della carta di circolazione
              • copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono la condizione di portatore di handicap o invalido in situazione di gravità
              • l’affezione da patologia o da pluriamputazioni, che comportano una limitazione grave della deambulazione
              • dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido)

              Disabili con grave handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento

              Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in stato di gravità, affetto da una patologia mentale o psichica, con riconoscimento dell’indennità di accompagnamento. Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento. La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:

              • copia della carta di circolazione
              • copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono lo stato di handicap o di invalidità, la disabilità di tipo mentale o psichico, la situazione di accertata gravità, il riconoscimento della indennità di accompagnamento
              • dichiarazione sostitutiva di certificazione, che attesti, che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido)

              Non vedenti e non udenti

              Hanno diritto all'esenzione i non vedenti (cecità assoluta, parziale o ipovedenti con un residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi) ed i non udenti affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato. Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico. La documentazione da allegare alla domanda è:

              • copia della carta di circolazione
              • copia dei certificati rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono lo stato di handicap o di invalidità e l'affezione da cecità o sordità
              • dichiarazione sostitutiva di certificazione, che attesti, che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido)

              Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale gli autoveicoli adattati in funzione del trasporto o della autonoma locomozione di persone disabili di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, di proprietà di associazioni di volontariato o promozione sociale di cui alla legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus), di cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modifiche, e di associazioni o organizzazioni senza scopo di lucro.
              L’esenzione è concessa a condizione che il veicolo sia esclusivamente destinato all’attività di trasporto o di promozione della autonoma locomozione dei disabili, che tale attività sia espressamente prevista nello statuto e a condizione che gli adattamenti apportati al veicolo risultino dalla carta di circolazione. Il modello di domanda è disponibile nella sezione “modulistica”.

              La vendita, radiazione o perdita di possesso del veicolo determinano la fine dell’esenzione deve essere comunicata ad Alto Adige Riscossioni entro 2 mesi dall’evento (il modello di comunicazione è disponibile nella sezione “modulistica”).

              Gli elenchi, che i rivenditori di autoveicoli devono periodicamente produrre per ottenere la sospensione dal pagamento delle tasse automobilistiche, devono essere inviati via PEC alle delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche auto Sermetra autorizzate. Per informazioni clicchi qui.
              Il diritto fisso di € 1,55 a veicolo deve essere versato con un unico versamento al Tesoriere della Provincia tramite il portale dei pagamenti ePayS. Si ricorda, che il diritto fisso è dovuto esclusivamente per i veicoli presi in carico. Il programma denominato "Rivendi", idoneo per la comunicazione dei dati da parte dei concessionari, è messo a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle entrate sul proprio sito.

              Versamento del diritto fisso tramite il portale dei pagamenti ePayS: VIDEO

              Dal 1° gennaio 2022 i rivenditori per poter beneficiare della sospensione del pagamento della tassa automobilistica dovranno unicamente trascrivere al PRA tutti gli atti di vendita dei veicoli destinati alla rivendita, entro 60 gg dalla data della firma dell’atto stesso, tramite la c.d. “minivoltura”. Se la trascrizione avviene in maniera tempestiva entro il mese di pagamento della tassa, l’esenzione decorre già dal mese stesso. Con la nuova normativa la sospensione si attiverà automaticamente, consentendo l’eliminazione definitiva dell’onere per il rivenditore di comunicare alla PAB l’elenco dei veicoli per i quali è richiesta la sospensione dell’obbligo tributario, nonché l’abolizione del costo previsto a loro carico dalla disciplina statale per il riconoscimento della sospensione (c.d. diritto fisso).

              Attenzione: solamente nel mese di gennaio 2022 (entro il 31/01/2022) dovrà essere inviata ancora la consueta ed ultima richiesta di sospensione, pagando il relativo “diritto fisso”, con riferimento ai veicoli movimentati nell’ultimo quadrimestre 2021.

              Informazioni più dettagliate nella circolare illustrativa al seguente link: Circolare illustrativa

              A partire dal 1° gennaio 2022 le esenzioni dal pagamento della tassa automobilistica per gli autoveicoli di nuova immatricolazione ad alimentazione ecosostenibile (alimentazione, esclusiva o doppia, a gas metano o GPL, ibrida elettrica e termica, a benzina-idrogeno o gasolio-idrogeno) tengono conto delle emissioni di anidride carbonica (CO2) e non sono più concesse in caso di potenza massima del motore superiore a 185 kW:

               

              Emissioni CO2 risultanti dal documento unico di circolazione e proprietà o dalla carta di circolazione (campo V7)

               

              Durata dell’esenzione in mesi a decorrere dalla data di prima immatricolazione anche estera

              1 – 30 g/km

              60

              31 – 60 g/km

              36

              61 – 95 g/km

              24

              96 – 135 g/km

              12

              136+

              0

               

              Gli autoveicoli alimentati esclusivamente ad idrogeno beneficeranno di 60 mesi di esenzione.

               

              I veicoli esclusivamente elettrici, per i quali le esenzioni sono disciplinate dalla legge statale, continueranno a beneficiare di 60 mesi di esenzione.

              L'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 prevede per autoveicoli e motocicli nuovi, azionati da motore elettrico, l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per il periodo di cinque anni.
              Terminata l'esenzione quinquennale, inoltre, l'importo della tassa automobilistica per le autovetture è ridotto ad un quarto.

              Agenzia delle Entrate - "superbollo"

               

              Inizio pagina

              Fase bonaria e volontaria

               

              • Paga la tassa auto
                È possibile pagare la tassa automobilistica online (fase volontaria e bonaria) con carta di credito, indicando semplicemente la targa del veicolo e la regione/provincia di residenza.

              • Calcola la tassa auto
                È possibile effettuare online il calcolo della tassa automobilistica da corrispondere, inserendo alcuni dati tecnici del veicolo.

              • Ricorda la scadenza della tassa auto
                Registrati per essere avvisato per mail o anche per SMS della scadenza della tassa auto.



              Fase coattiva - ingiunzioni di pagamento

               

              Novità

              Info

              Fermo amministrativo (art. 86 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)
              Da gennaio 2011 il fermo amministrativo di un veicolo non interrompe più l'obbligo di pagare la tassa automobilistica (articolo 8, comma 5, legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, introdotto dalla Legge Provinciale 23 dicembre 2010, n. 15).

              Prima tassa automobilistica
              Dal 1° gennaio 2013, nel caso in cui la prima tassa automobilistica, dovuta in seguito all’immatricolazione di un veicolo, sia versata in ritardo entro il mese successivo all’immatricolazione stessa, non sono dovuti sanzioni ed interessi per il ritardo. Vedi sezione “Quando bisogna pagare per veicoli nuovi?

              Rimborso parziale
              Dal 2012 è possibile chiedere il rimborso dell’importo corrispondente ai mesi di tassa automobilistica non fruiti nel caso di radiazione del veicolo per rottamazione, esportazione all’estero oppure a seguito di perdita di possesso per furto, avvenute a partire dal 1° gennaio 2012 ed annotate al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.). I mesi interi residui fino alla scadenza della tassa devono essere almeno pari a quattro.

              Tariffe tassa automobilistica
              Dal 1° gennaio 2013 è entrata in vigore un’ulteriore riduzione del 10% della tassa automobilistica per autoveicoli “Euro 5” e ad alimentazione “ecologica” (gpl, metano, elettrica, ibrida, idrogeno) oltre alla riduzione del 10% della tassa per tutte le categorie di veicoli, già in vigore dal 2009.

              Info e contatti

              Per chiarimenti sulla tassa automobilistica provinciale si possono contattare anche i seguenti servizi:

              • Unità territoriale ACI di Bolzano, via della Mendola 19/A
                tel. 0471 446111
              • A.C.I. – delegazioni di Bolzano, Bressanone, Chiusa, Egna.
              • Agenzie pratiche auto Sermetra di Bolzano, Bressanone, Brunico, Merano

              *COSTI TELEFONICI
              Il costo della chiamata dipende dalle tariffe applicate dal gestore telefonico utilizzato.

              Società

              Alto Adige Riscossioni Spa
              C.F./P. IVA 02805390214, n. REA 207128
              Capitale sociale Euro 600.000,00 i.v.
              Società per azioni soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Provincia Autonoma di Bolzano

              Contatti

              Accesso al pubblico: Via del Macello 53/B - 39100 Bolzano

              Sede legale: Via J. Mayr Nusser 62/D - 39100 - Bolzano

              tel. +39 0471 316400
              e-mail: info@altoadigeriscossioni.it